Art. 134.
(Area della direzione).

      1. Il direttore esercita i poteri relativi alla organizzazione dell'istituto, al coordinamento e all'indirizzo delle attività delle singole aree e al controllo delle stesse. Predispone, con i responsabili delle singole aree, i programmi da attuare, in istituto e all'esterno, e ne segue lo svolgimento. Impartisce direttive agli operatori penitenziari, i quali svolgono i compiti loro affidati secondo le rispettive specificità professionali. Coordina le attività degli operatori volontari e ne agevola lo svolgimento.
      2. Il direttore, nell'ambito dell'area della direzione, distribuisce le responsabilità operative dei funzionari direttivi assegnati all'istituto fra i vari servizi e sezioni.
      3. Il direttore o i funzionari direttivi che lo coadiuvano ai sensi del comma 2 devono effettuare audizioni frequenti dei detenuti e degli internati, su richiesta degli stessi o di propria iniziativa.
      4. Nell'area della direzione è istituito un servizio di individuazione e verifica

 

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delle buone prassi realizzate nell'istituto. Gli esiti del lavoro del servizio sono trasmessi al provveditorato regionale della amministrazione penitenziaria.
      5. Il direttore dell'istituto ha qualifica dirigenziale, salvo che negli istituti minori, con capienza prevista di non più di cinquanta persone, e nei reparti autonomi di uno stesso istituto di cui al comma 2 dell'articolo 6.
      6. Negli istituti minori di cui al comma 5 non sono compresi quelli che hanno funzioni speciali o che curano l'attuazione di progetti sperimentali o quelli in cui si eseguono misure di sicurezza, anche se ciò avviene soltanto in sezioni degli istituti medesimi.
      7. È predisposto il ruolo organico dei funzionari direttivi, distribuito nei vari livelli fino a quelli dirigenziali. Gli organici devono essere calcolati con riferimento alla articolazione della presenza dei funzionari direttivi nei vari servizi dell'istituto.