1. Il direttore esercita i poteri relativi alla organizzazione dell'istituto, al coordinamento e all'indirizzo delle attività delle singole aree e al controllo delle stesse. Predispone, con i responsabili delle singole aree, i programmi da attuare, in istituto e all'esterno, e ne segue lo svolgimento. Impartisce direttive agli operatori penitenziari, i quali svolgono i compiti loro affidati secondo le rispettive specificità professionali. Coordina le attività degli operatori volontari e ne agevola lo svolgimento.
2. Il direttore, nell'ambito dell'area della direzione, distribuisce le responsabilità operative dei funzionari direttivi assegnati all'istituto fra i vari servizi e sezioni.
3. Il direttore o i funzionari direttivi che lo coadiuvano ai sensi del comma 2 devono effettuare audizioni frequenti dei detenuti e degli internati, su richiesta degli stessi o di propria iniziativa.
4. Nell'area della direzione è istituito un servizio di individuazione e verifica